The firm, universitas iuris that is composed by personal property, real property, material goods and intangibles properties, but also by rights and duties, belongs to the category of productive goods, because all of them are organised by the entrepreneur to create business, even if he isn’t the owner of this productive goods. The firm follows particular rules about the circulation of goods and service that are different from the legal instruments of contract; the purpose of this particular rules is to support the trading organization’s welfare. The Italian law doesn’t consider particular rules in the case of transfer of the firm by mortis causa, farm firm excepted. The importance of wealth transfer among generations and the importance of the instruments to realize it, have imposed to the Italian legislator to issue a law – it is the law n. 55/2006 “Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia” – that discusses this problem and contributes, in part, to the process of harmonization of the European countries laws. In fact, the patto di famiglia is an agreement where the entrepreneur donates his firm to a son, or a grandson, while the other sons and the consort – the uninheritable relatives – receive some money or other goods according to the value of the firm and following the previsions about their rights.

L’azienda, universitas iuris costituita oltre che da beni mobili, immobili, mobili registrati, materiali e immateriali, anche da diritti ed obblighi, appartiene alla categoria dei beni produttivi in ragione del fatto che i suoi elementi sono funzionalmente organizzati dall’imprenditore, a prescindere dalla titolarità sugli stessi, in vista di un’attività d’impresa: questa sua peculiarità è la ragione dell’applicazione di una speciale disciplina che interessa il suo momento circolatorio e che, sottolineandone il carattere strumentale, introduce delle deroghe alla disciplina comune al fine di favorire il mantenimento dell’organizzazione produttiva. La peculiare funzione svolta dall’azienda nel sistema produttivo, non ha invece, di regola, alcuna rilevanza nel momento della sua trasmissione mortis causa: l’indifferenza nei confronti della natura dei beni che compongono l’asse ereditario, l’applicazione del principio dell’unità della successione e quello dell’intangibilità della legittima provocano lo smembramento del patrimonio aziendale con pregiudizio dell’interesse dell’impresa. L’interesse dell’imprenditore alla pianificazione del passaggio della ricchezza imprenditoriale, che si realizza consentendogli di individuare il successore più idoneo e di attribuire allo stesso l’azienda quale mezzo per svolgere l’attività imprenditoriale, si scontra dunque con le regole della successione ereditaria, e solo nel diritto agrario sembrano aver trovato un equilibrio. La necessità di provvedere alla pianificazione della passaggio generazionale della ricchezza imprenditoriale è un problema di stringente attualità che si connette alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e che si avverte tanto in ambito nazionale che comunitario: dopo anni di sollecitazioni e dibattiti sull’opportunità di un intervento legislativo atto a favorire il passaggio generazionale dei beni aziendali, è stato introdotto nel nostro ordinamento, ad opera della legge n. 55 del 14 febbraio 2006 “Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia”, il patto di famiglia. Esso si presenta come uno strumento di natura pattizia attraverso il quale, da un lato, si realizza l’attribuzione dell’azienda al discendente (o ai discendenti) ritenuto più adatto a divenire imprenditore, e nel contempo con la soddisfazione degli altri legittimari non assegnatari che vedranno convertito il loro diritto alla legittima in natura in un diritto di credito. Il patto di famiglia di cui agli artt. 768 bis e ss. c.c., infatti, tende a evitare lo smembramento del complesso produttivo, coinvolgendo nell'operazione divisionale i discendenti legittimari dell'imprenditore al fine di evitare liti che possano compromettere l'assetto di interessi predisposto in vita dal disponente attraverso un meccanismo negoziale definito “riallocazione consensuale del controllo sui beni d'impresa” e il cui risultato non sia possibile rimettere in discussione all’apertura della successione del disponente, poiché, in quella sede, l’attribuzione dell’azienda è esente ex lege dai meccanismi di collazione e riduzione. Il punto di forza di questo nuovo strumento di trasmissione dell’azienda, soprattutto se confrontato con i mezzi fino ad ora a disposizione dell’imprenditore, è rappresentato proprio dall'esenzione da collazione e azione di riduzione perché è in ragione della disattivazione dei predetti istituti che il passaggio generazionale della ricchezza imprenditoriale può dirsi stabile – l’attribuzione dell’azienda non è infatti aggredibile in sede di apertura della successione – e non aleatorio in quanto il valore del bene azienda si attualizza e cristallizza al momento della stipulazione del patto.

La trasmissione dell'azienda: dagli istituti classici al patto di famiglia / Gabriel, Erika. - (2009).

La trasmissione dell'azienda: dagli istituti classici al patto di famiglia

Gabriel, Erika
2009

Abstract

L’azienda, universitas iuris costituita oltre che da beni mobili, immobili, mobili registrati, materiali e immateriali, anche da diritti ed obblighi, appartiene alla categoria dei beni produttivi in ragione del fatto che i suoi elementi sono funzionalmente organizzati dall’imprenditore, a prescindere dalla titolarità sugli stessi, in vista di un’attività d’impresa: questa sua peculiarità è la ragione dell’applicazione di una speciale disciplina che interessa il suo momento circolatorio e che, sottolineandone il carattere strumentale, introduce delle deroghe alla disciplina comune al fine di favorire il mantenimento dell’organizzazione produttiva. La peculiare funzione svolta dall’azienda nel sistema produttivo, non ha invece, di regola, alcuna rilevanza nel momento della sua trasmissione mortis causa: l’indifferenza nei confronti della natura dei beni che compongono l’asse ereditario, l’applicazione del principio dell’unità della successione e quello dell’intangibilità della legittima provocano lo smembramento del patrimonio aziendale con pregiudizio dell’interesse dell’impresa. L’interesse dell’imprenditore alla pianificazione del passaggio della ricchezza imprenditoriale, che si realizza consentendogli di individuare il successore più idoneo e di attribuire allo stesso l’azienda quale mezzo per svolgere l’attività imprenditoriale, si scontra dunque con le regole della successione ereditaria, e solo nel diritto agrario sembrano aver trovato un equilibrio. La necessità di provvedere alla pianificazione della passaggio generazionale della ricchezza imprenditoriale è un problema di stringente attualità che si connette alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e che si avverte tanto in ambito nazionale che comunitario: dopo anni di sollecitazioni e dibattiti sull’opportunità di un intervento legislativo atto a favorire il passaggio generazionale dei beni aziendali, è stato introdotto nel nostro ordinamento, ad opera della legge n. 55 del 14 febbraio 2006 “Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia”, il patto di famiglia. Esso si presenta come uno strumento di natura pattizia attraverso il quale, da un lato, si realizza l’attribuzione dell’azienda al discendente (o ai discendenti) ritenuto più adatto a divenire imprenditore, e nel contempo con la soddisfazione degli altri legittimari non assegnatari che vedranno convertito il loro diritto alla legittima in natura in un diritto di credito. Il patto di famiglia di cui agli artt. 768 bis e ss. c.c., infatti, tende a evitare lo smembramento del complesso produttivo, coinvolgendo nell'operazione divisionale i discendenti legittimari dell'imprenditore al fine di evitare liti che possano compromettere l'assetto di interessi predisposto in vita dal disponente attraverso un meccanismo negoziale definito “riallocazione consensuale del controllo sui beni d'impresa” e il cui risultato non sia possibile rimettere in discussione all’apertura della successione del disponente, poiché, in quella sede, l’attribuzione dell’azienda è esente ex lege dai meccanismi di collazione e riduzione. Il punto di forza di questo nuovo strumento di trasmissione dell’azienda, soprattutto se confrontato con i mezzi fino ad ora a disposizione dell’imprenditore, è rappresentato proprio dall'esenzione da collazione e azione di riduzione perché è in ragione della disattivazione dei predetti istituti che il passaggio generazionale della ricchezza imprenditoriale può dirsi stabile – l’attribuzione dell’azienda non è infatti aggredibile in sede di apertura della successione – e non aleatorio in quanto il valore del bene azienda si attualizza e cristallizza al momento della stipulazione del patto.
2009
The firm, universitas iuris that is composed by personal property, real property, material goods and intangibles properties, but also by rights and duties, belongs to the category of productive goods, because all of them are organised by the entrepreneur to create business, even if he isn’t the owner of this productive goods. The firm follows particular rules about the circulation of goods and service that are different from the legal instruments of contract; the purpose of this particular rules is to support the trading organization’s welfare. The Italian law doesn’t consider particular rules in the case of transfer of the firm by mortis causa, farm firm excepted. The importance of wealth transfer among generations and the importance of the instruments to realize it, have imposed to the Italian legislator to issue a law – it is the law n. 55/2006 “Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia” – that discusses this problem and contributes, in part, to the process of harmonization of the European countries laws. In fact, the patto di famiglia is an agreement where the entrepreneur donates his firm to a son, or a grandson, while the other sons and the consort – the uninheritable relatives – receive some money or other goods according to the value of the firm and following the previsions about their rights.
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La trasmissione dell'azienda: dagli istituti classici al patto di famiglia / Gabriel, Erika. - (2009).
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/3425669
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