The thesis covers the topic of criminal implications managing a company crisis and is focused on inspecting connections between traditional criminal offences expected by Regio Decreto n. 267/1942 and the new alternative solutions to bankruptcy generated by civil section of bankruptcy law’s last reforms, i.e. new “concordato preventivo” (art. 160 l.f.), “accordo di ristrutturazione dei debiti” (art. 182-bis l.f.) and “piano attestato di risanamento” (art. 67, comma 3, lett. d) l.f.). In recent years, to increase indeed the intended-to-overcome-bankruptcy-crisis agreement instruments’ appeal, the Legislator worked for a substantial modification of original bankruptcy law fundamentals. From this didn’t ensue however a corresponding coordinating process between renewed institutes and traditional criminal disposals. As a result of this an obvious imbalance between aforementioned institutes arose, thus lacking the parallelism that conveniently marked the birth of 1942 bankruptcy law, which – as stated by best legisltory politic’s practice - punished criminal behavior enacted within the range of liquidatory or based-on-agreements instruments of before-mentioned civil section. After an analysis on bankruptcy law’s evolutionary path from 1942 to this day - in a way that outlines the current shape of institutes whose purpose lies in regulating the timing of company crisis and seizing the evolution of legal protection guidelines emerged around recent reforms - the research mostly expands along two paths. The first considers the issues about the chance that behaviors performed in accordance with new civil instruments available to the entrepreneur in trouble could be punished by usual criminal offence - i.e. different kinds of bankruptcy, kept unaltered - in the unfortunate chance that the company’s rescue plan wouldn’t succeed. For this eventuality to be avoided , along with law n. 122/2010 converting d.l. n. 8/2010, art. 217 bis regarding bankruptcy frauds, indexed “Esenzione dai reati di Bancarotta”, was introduced. Such norm, clearly born with the purpose of assuring protection, even from a criminal point of view, to the entrepreneur making preferential payments only to a subset of his debtors in accordance with an agreed plan, carries a set of issues, first and foremost its dogmatic characterization and actual range of implementation, that casts doubt on the norm’s adequacy to settle all existing critical matters. On the other hand, the second research path inspects the Professional Attestator’s criminal responsibility. This figure - present with different characterizations in all three institutes of agreement introduced - constitutes a significant novelty, given the characteristic role it conducts during the delicate phase of company crisis resolution. In short summary the Legislator assigned to the aforementioned Professional the power to judge rightness and feasibility of the plan arranged unilaterally by the entrepreneur or agreed upon by his debtors. Such crucial topic, traditionally belonging to bankruptcy court’s competence - due to obvious interest implied in such inspection - is assigned now to a private individual of entrepreneur’s choice, in order to speed up the process of moving forward to a fruitful crisis’s resolution. About this issue the introduction by d.l. n. 83/2012 of a new norm, art. 236 bis l. fall. (“Falso in attestazioni e relazioni”), punishing exposition of false information or omission of relevant information by Professional Attestators in charge of redacting programs and guaranteeing economic and patrimonial firmness of plans. This work moreover takes account of consequences derived by the new concordato preventivo structure as opposed to the unaltered criminal offence of art. 236 l. fall., the only one directly focused on safeguard of instruments alternative to bankruptcy. On a broader level, with regard to the results of these and other hermeneutic topics, the research exposes a general view on the new balance between the two sections of bankruptcy law, especially with reference to the new legal goods upheld by Bankruptcy law, where a substantial constriction of the traditional principle of par condicio creditorum can be perceived, on behalf of the need of protecting “company value”.

La tesi riguarda il rischio penale nella gestione della crisi di impresa, ed è finalizzato ad indagare i rapporti tra le tradizionali fattispecie penali previste dal Regio Decreto n. 267 del 1942 e le nuove soluzioni alternative al fallimento introdotte con le ultime riforme della “parte civilistica” della legge fallimentare, in particolare il nuovo concordato preventivo (art. 160 ss. l.f.), l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis l.f.) e il piano di risanamento attestato (art. 67, comma 3, lett. d) l.f.). Negli ultimi anni, infatti, per rendere maggiormente appetibili i modelli concordatari finalizzati al superamento della crisi d’impresa, il Legislatore ha operato una profonda modifica dell’impostazione originaria dell’impianto della legge fallimentare. A ciò, tuttavia, non ha fatto seguito anche una parallela operazione di coordinamento dei rinnovati istituti con le tradizionali disposizioni penalistiche. Ne è derivata un’evidente sfasatura tra gli istituti in questione, venendo meno quel parallelismo che aveva opportunamente contraddistinto la nascita della legge fallimentare nel 1942 ove, nel solco della migliore politica legislativa, venivano punite le condotte fraudolente poste in essere nell’ambito degli strumenti liquidatori o concordatari del relativo comparto “civilistico”. Dopo un’analisi del percorso evolutivo che ha avuto la legge fallimentare dal 1942 ad oggi - in modo da delinare il volto attuale degli istituti diretti a regolare il momento della crisi d’impresa e cogliere l’evoluzione delle direttive di tutela che sono emerse nell’ambito delle recenti riforme - la ricerca si muove essenzialmente in due direzioni. Da un lato viene affrontato il problema che gli atti posti in essere in ossequio (o meno) alle nuove strumentazioni civilistiche a disposizione dell’imprenditore in difficoltà possano cadere sotto la scure delle tradizionali fattispecie penalistiche - in particolare le varie forme di bancarotta, rimaste del tutto inalterate – nel malaugurato caso in cui il piano di salvataggio dell’impresa non dia i frutti sperati. Per impedire tal evenienza, con la legge n. 122/2010 di conversione del d.l. n. 8/2010, è stato introdotto, nell’ambito dei reati fallimentari, l’art. 217 bis, rubricato “Esenzione dai reati di bancarotta”. La norma, nata evidentemente col fine di assicurare, anche sotto il profilo penalistico, la protezione dell’imprenditore che ponga in essere, ad esempio, pagamenti preferenziali nei confronti di solo alcuni dei debitori in ossequio ad un piano concordato, sconta una serie di problematiche – prime tra tutte la relativa collocazione dogmatica e l’effettiva portata applicativa - che fanno dubitare della sua concreta attitudine a risolvere tutte le criticità presenti sul tappeto. Una seconda direttiva di ricerca riguarda poi la responsabilità penale del c.d. “professionista attestatore”. Questa figura - presente sotto varie forme in tutti e tre i nuovi istituti concordatari che sono stati introdotti - rappresenta una significativa novità, atteso il ruolo peculiare che essa è chiamata a svolgere in questa fase delicatissima di risoluzione della crisi di impresa. In estrema sintesi, il Legislatore ha devoluto a tale professionista il giudizio circa la bontà e la realizzabilità del piano, predisposto unilateralmente dall’imprenditore o comunque concordato con i propri debitori. Questo snodo fondamentale, tradizionalmente affidato al tribunale fallimentare – per gli evidenti interessi sottesi a tale accertamento – ora è stato demandato ad una figurata privata, scelta direttamente dallo stesso imprenditore, in modo da consentire una maggiore rapidità nella procedura in vista di una più proficua risoluzione della crisi. Anche in tale ambito va registrata l’introduzione, da parte del d.l. n. 83/2012 di una nuova norma, l’art. 236 bis f.fall. (“Falso in attestazioni e relazioni”), volta a punire l’esposizione d’informazioni false o l’omissione d’informazioni rilevanti da parte di questi professionisti attestatori nei programmi e nei piani che sono chiamati a redigere e di cui devono verificare la concreta tenuta economico-patrimoniale. Il presente lavoro, inoltre, prende in considerazione anche le ricadute del nuovo volto del concordato preventivo rispetto alla inalterata fattispecie dell’art. 236 l. fall., l’unica direttamente volta alla tutela degli strumenti alternativi al fallimento. Più in generale, la ricerca, all’esito della risoluzione di questi e altri passaggi ermeneutici, trae un quadro generale dei nuovi equilibri presenti tra le due parti della legge fallimentare, in particolar modo con riferimento ai nuovi beni giuridici tutelati nell’ambito della legge fallimentare, ove è dato scorgere una significativa compressione del tradizionale principio della par condicio creditorum, a favore dell’esigenza di proteggere il “bene impresa”.

Il rischio penale nella gestione della crisi d'impresa / Gianesini, Nicolò. - (2015 Jan 20).

Il rischio penale nella gestione della crisi d'impresa

Gianesini, Nicolò
2015

Abstract

La tesi riguarda il rischio penale nella gestione della crisi di impresa, ed è finalizzato ad indagare i rapporti tra le tradizionali fattispecie penali previste dal Regio Decreto n. 267 del 1942 e le nuove soluzioni alternative al fallimento introdotte con le ultime riforme della “parte civilistica” della legge fallimentare, in particolare il nuovo concordato preventivo (art. 160 ss. l.f.), l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis l.f.) e il piano di risanamento attestato (art. 67, comma 3, lett. d) l.f.). Negli ultimi anni, infatti, per rendere maggiormente appetibili i modelli concordatari finalizzati al superamento della crisi d’impresa, il Legislatore ha operato una profonda modifica dell’impostazione originaria dell’impianto della legge fallimentare. A ciò, tuttavia, non ha fatto seguito anche una parallela operazione di coordinamento dei rinnovati istituti con le tradizionali disposizioni penalistiche. Ne è derivata un’evidente sfasatura tra gli istituti in questione, venendo meno quel parallelismo che aveva opportunamente contraddistinto la nascita della legge fallimentare nel 1942 ove, nel solco della migliore politica legislativa, venivano punite le condotte fraudolente poste in essere nell’ambito degli strumenti liquidatori o concordatari del relativo comparto “civilistico”. Dopo un’analisi del percorso evolutivo che ha avuto la legge fallimentare dal 1942 ad oggi - in modo da delinare il volto attuale degli istituti diretti a regolare il momento della crisi d’impresa e cogliere l’evoluzione delle direttive di tutela che sono emerse nell’ambito delle recenti riforme - la ricerca si muove essenzialmente in due direzioni. Da un lato viene affrontato il problema che gli atti posti in essere in ossequio (o meno) alle nuove strumentazioni civilistiche a disposizione dell’imprenditore in difficoltà possano cadere sotto la scure delle tradizionali fattispecie penalistiche - in particolare le varie forme di bancarotta, rimaste del tutto inalterate – nel malaugurato caso in cui il piano di salvataggio dell’impresa non dia i frutti sperati. Per impedire tal evenienza, con la legge n. 122/2010 di conversione del d.l. n. 8/2010, è stato introdotto, nell’ambito dei reati fallimentari, l’art. 217 bis, rubricato “Esenzione dai reati di bancarotta”. La norma, nata evidentemente col fine di assicurare, anche sotto il profilo penalistico, la protezione dell’imprenditore che ponga in essere, ad esempio, pagamenti preferenziali nei confronti di solo alcuni dei debitori in ossequio ad un piano concordato, sconta una serie di problematiche – prime tra tutte la relativa collocazione dogmatica e l’effettiva portata applicativa - che fanno dubitare della sua concreta attitudine a risolvere tutte le criticità presenti sul tappeto. Una seconda direttiva di ricerca riguarda poi la responsabilità penale del c.d. “professionista attestatore”. Questa figura - presente sotto varie forme in tutti e tre i nuovi istituti concordatari che sono stati introdotti - rappresenta una significativa novità, atteso il ruolo peculiare che essa è chiamata a svolgere in questa fase delicatissima di risoluzione della crisi di impresa. In estrema sintesi, il Legislatore ha devoluto a tale professionista il giudizio circa la bontà e la realizzabilità del piano, predisposto unilateralmente dall’imprenditore o comunque concordato con i propri debitori. Questo snodo fondamentale, tradizionalmente affidato al tribunale fallimentare – per gli evidenti interessi sottesi a tale accertamento – ora è stato demandato ad una figurata privata, scelta direttamente dallo stesso imprenditore, in modo da consentire una maggiore rapidità nella procedura in vista di una più proficua risoluzione della crisi. Anche in tale ambito va registrata l’introduzione, da parte del d.l. n. 83/2012 di una nuova norma, l’art. 236 bis f.fall. (“Falso in attestazioni e relazioni”), volta a punire l’esposizione d’informazioni false o l’omissione d’informazioni rilevanti da parte di questi professionisti attestatori nei programmi e nei piani che sono chiamati a redigere e di cui devono verificare la concreta tenuta economico-patrimoniale. Il presente lavoro, inoltre, prende in considerazione anche le ricadute del nuovo volto del concordato preventivo rispetto alla inalterata fattispecie dell’art. 236 l. fall., l’unica direttamente volta alla tutela degli strumenti alternativi al fallimento. Più in generale, la ricerca, all’esito della risoluzione di questi e altri passaggi ermeneutici, trae un quadro generale dei nuovi equilibri presenti tra le due parti della legge fallimentare, in particolar modo con riferimento ai nuovi beni giuridici tutelati nell’ambito della legge fallimentare, ove è dato scorgere una significativa compressione del tradizionale principio della par condicio creditorum, a favore dell’esigenza di proteggere il “bene impresa”.
20-gen-2015
The thesis covers the topic of criminal implications managing a company crisis and is focused on inspecting connections between traditional criminal offences expected by Regio Decreto n. 267/1942 and the new alternative solutions to bankruptcy generated by civil section of bankruptcy law’s last reforms, i.e. new “concordato preventivo” (art. 160 l.f.), “accordo di ristrutturazione dei debiti” (art. 182-bis l.f.) and “piano attestato di risanamento” (art. 67, comma 3, lett. d) l.f.). In recent years, to increase indeed the intended-to-overcome-bankruptcy-crisis agreement instruments’ appeal, the Legislator worked for a substantial modification of original bankruptcy law fundamentals. From this didn’t ensue however a corresponding coordinating process between renewed institutes and traditional criminal disposals. As a result of this an obvious imbalance between aforementioned institutes arose, thus lacking the parallelism that conveniently marked the birth of 1942 bankruptcy law, which – as stated by best legisltory politic’s practice - punished criminal behavior enacted within the range of liquidatory or based-on-agreements instruments of before-mentioned civil section. After an analysis on bankruptcy law’s evolutionary path from 1942 to this day - in a way that outlines the current shape of institutes whose purpose lies in regulating the timing of company crisis and seizing the evolution of legal protection guidelines emerged around recent reforms - the research mostly expands along two paths. The first considers the issues about the chance that behaviors performed in accordance with new civil instruments available to the entrepreneur in trouble could be punished by usual criminal offence - i.e. different kinds of bankruptcy, kept unaltered - in the unfortunate chance that the company’s rescue plan wouldn’t succeed. For this eventuality to be avoided , along with law n. 122/2010 converting d.l. n. 8/2010, art. 217 bis regarding bankruptcy frauds, indexed “Esenzione dai reati di Bancarotta”, was introduced. Such norm, clearly born with the purpose of assuring protection, even from a criminal point of view, to the entrepreneur making preferential payments only to a subset of his debtors in accordance with an agreed plan, carries a set of issues, first and foremost its dogmatic characterization and actual range of implementation, that casts doubt on the norm’s adequacy to settle all existing critical matters. On the other hand, the second research path inspects the Professional Attestator’s criminal responsibility. This figure - present with different characterizations in all three institutes of agreement introduced - constitutes a significant novelty, given the characteristic role it conducts during the delicate phase of company crisis resolution. In short summary the Legislator assigned to the aforementioned Professional the power to judge rightness and feasibility of the plan arranged unilaterally by the entrepreneur or agreed upon by his debtors. Such crucial topic, traditionally belonging to bankruptcy court’s competence - due to obvious interest implied in such inspection - is assigned now to a private individual of entrepreneur’s choice, in order to speed up the process of moving forward to a fruitful crisis’s resolution. About this issue the introduction by d.l. n. 83/2012 of a new norm, art. 236 bis l. fall. (“Falso in attestazioni e relazioni”), punishing exposition of false information or omission of relevant information by Professional Attestators in charge of redacting programs and guaranteeing economic and patrimonial firmness of plans. This work moreover takes account of consequences derived by the new concordato preventivo structure as opposed to the unaltered criminal offence of art. 236 l. fall., the only one directly focused on safeguard of instruments alternative to bankruptcy. On a broader level, with regard to the results of these and other hermeneutic topics, the research exposes a general view on the new balance between the two sections of bankruptcy law, especially with reference to the new legal goods upheld by Bankruptcy law, where a substantial constriction of the traditional principle of par condicio creditorum can be perceived, on behalf of the need of protecting “company value”.
bancarotta rischio di impresa penale
Il rischio penale nella gestione della crisi d'impresa / Gianesini, Nicolò. - (2015 Jan 20).
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