This work aims to understand if the call on the guarantee institute, belonging to the civil trial (art. 106 c.p.c.), could be applied also in the administrative trial, even if there is not a clear citation of this one in the administrative procedure code. In that code the art. 39 is only a reference to the rules of the civil procedure code, just in case that they are compatible or expression of general principles. This study arises because after that the administrative procedure code has become effective in 2010, the administrative judge’s exclusive jurisdiction (the one extended to subjective rights) was enlarged. In particular, as explained in the art. 30, the autonomy of the compensation judgment has been consolidated. On the one hand, indeed, the applicability of the call on the guarantee institute is obviously conceivable only in the compensation judgment, and on the other hand the actual extension of exclusive jurisdiction needs to ensure an effective protection to subjective rights, not less than one offered by ordinary courts. That is why a contact must be made between civil trial and administrative trial. The first part of this research focuses on the call on the guarantee institute in the civil trial. The two different cases included in art. 106 c.p.c. – that are common issue call and call on the guarantee – have been analyzed for this purpose. Chapter two outlines, first, the differences between administrative jurisdiction and ordinary jurisdiction – because the applicability of the call on the guarantee institute in the administrative trial is a matter of jurisdiction –, then, the evolution of administrative judge’s exclusive jurisdiction and the evolution of compensation judgment, from its origins, to the actual administrative procedure code. Chapter three examines practical cases, extracted also from the case law, where the need for the call on the guarantee may be identified. Chapter four explores legislation, general principles and case law that allow the application of art. 106 c.p.c. in the administrative trial. The analysis focuses mainly on the principle of concentration of protections, in particular as interpreted by Joined Chambers of the Court of Cassation. It has been deliberated that, when many actions belonging to different jurisdictions come together into a single framework, the administrative judge’s knowledge – in the exclusive jurisdiction areas – prevails over the ordinary court’s one. In the exclusive jurisdiction areas, indeed, administrative judge has more powers than ordinary court and this fact justifies derogating from the above rules on assignment for reasons of connections between cases. Chapter five outlines the appropriate tool for ensuring the call on the guarantee in the administrative trial: the cross appeal governed by art. 42 c.p.a. The cross appeal, indeed, introduces new applications in a trial which has already begun thanks to the main action

Il presente lavoro si propone di verificare se l'istituto della chiamata in garanzia, di natura processualcivilistica (art. 106 c.p.c.), sia applicabile al processo amministrativo, pur in assenza di uno specifico richiamo in tal senso nell’attuale codice del processo amministrativo, il cui art. 39 opera un mero rinvio alle norme del codice di procedura civile, qualora siano compatibili ovvero espressione di principi generali. Ciò che ha spinto ad intraprendere tale ricerca è il fatto che, in seguito all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo del 2010, si è ampliato l'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – quella estesa anche ai diritti soggettivi – e, in particolare, si è consolidata l'autonomia del giudizio risarcitorio di cui all'art. 30 co. 2 c.p.a. Se da un lato, infatti, l’applicabilità dell’istituto della chiamata in garanzia al processo amministrativo è prospettabile, logicamente, soltanto nell’ambito del giudizio risarcitorio, dall’altro l’attuale estensione della giurisdizione esclusiva pone l’esigenza di assicurare un’efficace tutela dei diritti soggettivi, che non sia inferiore rispetto a quella offerta dal giudice ordinario. Risulta pertanto necessario un avvicinamento da parte del processo amministrativo nei confronti di quello civile. La prima parte delle ricerche si è concentrata sullo studio dell'istituto della chiamata in garanzia nel processo civile. Si sono analizzate, a tal fine, le due diverse fattispecie contemplate dall'art 106 c.p.c., ossia la chiamata del terzo per comunanza di causa e la vera e propria chiamata in garanzia. Nel secondo capitolo, previa disamina del riparto fra giurisdizione ordinaria ed amministrativa – posto che l’applicabilità dell’art. 106 c.p.c. al processo amministrativo impone necessariamente un problema di giurisdizione –, sono state tracciate le tappe di evoluzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, in un secondo momento, del giudizio risarcitorio, sino ad arrivare all’attuale codice del processo amministrativo. Il capitolo terzo, invece, è dedicato alla rassegna dei casi pratici, tratti anche dalla giurisprudenza, in cui può manifestarsi l’esigenza di effettuare una chiamata in garanzia. Nel capitolo quarto si sono analizzate le disposizioni normative, i principi generali e la giurisprudenza che rendono ammissibile concepire l’applicazione dell’art. 106 c.p.c. nel processo amministrativo. Un particolare approfondimento è stato dedicato al principio di concentrazione delle tutele, soprattutto alla luce dell’interpretazione della recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui, quando più domande formalmente rientranti nella giurisdizione di giudici diversi confluiscono in unico contesto, prevale il potere cognitivo del giudice amministrativo, ove egli sia titolare di giurisdizione esclusiva, a fronte della giurisdizione sui soli diritti propria del giudice ordinario. In questo caso, infatti, il giudice amministrativo è titolare di poteri maggiori rispetto a quelli riconosciuti al giudice ordinario e ciò giustificherebbe lo spostamento della giurisdizione per motivi di connessione. Nell’ultimo capitolo si è individuato lo strumento eventualmente idoneo ad introdurre la richiesta al giudice di chiamare in causa il terzo garante: il ricorso incidentale, disciplinato dall’art. 42 c.p.a. Mediante il ricorso incidentale, infatti, la parte resistente e il controinteressato possono introdurre domande nuove, che si innestano nell’ambito del processo introdotto con il ricorso principale

La chiamata in garanzia nel processo amministrativo / Gatti, Valentina. - (2016 Jan 27).

La chiamata in garanzia nel processo amministrativo

Gatti, Valentina
2016

Abstract

Il presente lavoro si propone di verificare se l'istituto della chiamata in garanzia, di natura processualcivilistica (art. 106 c.p.c.), sia applicabile al processo amministrativo, pur in assenza di uno specifico richiamo in tal senso nell’attuale codice del processo amministrativo, il cui art. 39 opera un mero rinvio alle norme del codice di procedura civile, qualora siano compatibili ovvero espressione di principi generali. Ciò che ha spinto ad intraprendere tale ricerca è il fatto che, in seguito all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo del 2010, si è ampliato l'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – quella estesa anche ai diritti soggettivi – e, in particolare, si è consolidata l'autonomia del giudizio risarcitorio di cui all'art. 30 co. 2 c.p.a. Se da un lato, infatti, l’applicabilità dell’istituto della chiamata in garanzia al processo amministrativo è prospettabile, logicamente, soltanto nell’ambito del giudizio risarcitorio, dall’altro l’attuale estensione della giurisdizione esclusiva pone l’esigenza di assicurare un’efficace tutela dei diritti soggettivi, che non sia inferiore rispetto a quella offerta dal giudice ordinario. Risulta pertanto necessario un avvicinamento da parte del processo amministrativo nei confronti di quello civile. La prima parte delle ricerche si è concentrata sullo studio dell'istituto della chiamata in garanzia nel processo civile. Si sono analizzate, a tal fine, le due diverse fattispecie contemplate dall'art 106 c.p.c., ossia la chiamata del terzo per comunanza di causa e la vera e propria chiamata in garanzia. Nel secondo capitolo, previa disamina del riparto fra giurisdizione ordinaria ed amministrativa – posto che l’applicabilità dell’art. 106 c.p.c. al processo amministrativo impone necessariamente un problema di giurisdizione –, sono state tracciate le tappe di evoluzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, in un secondo momento, del giudizio risarcitorio, sino ad arrivare all’attuale codice del processo amministrativo. Il capitolo terzo, invece, è dedicato alla rassegna dei casi pratici, tratti anche dalla giurisprudenza, in cui può manifestarsi l’esigenza di effettuare una chiamata in garanzia. Nel capitolo quarto si sono analizzate le disposizioni normative, i principi generali e la giurisprudenza che rendono ammissibile concepire l’applicazione dell’art. 106 c.p.c. nel processo amministrativo. Un particolare approfondimento è stato dedicato al principio di concentrazione delle tutele, soprattutto alla luce dell’interpretazione della recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui, quando più domande formalmente rientranti nella giurisdizione di giudici diversi confluiscono in unico contesto, prevale il potere cognitivo del giudice amministrativo, ove egli sia titolare di giurisdizione esclusiva, a fronte della giurisdizione sui soli diritti propria del giudice ordinario. In questo caso, infatti, il giudice amministrativo è titolare di poteri maggiori rispetto a quelli riconosciuti al giudice ordinario e ciò giustificherebbe lo spostamento della giurisdizione per motivi di connessione. Nell’ultimo capitolo si è individuato lo strumento eventualmente idoneo ad introdurre la richiesta al giudice di chiamare in causa il terzo garante: il ricorso incidentale, disciplinato dall’art. 42 c.p.a. Mediante il ricorso incidentale, infatti, la parte resistente e il controinteressato possono introdurre domande nuove, che si innestano nell’ambito del processo introdotto con il ricorso principale
27-gen-2016
This work aims to understand if the call on the guarantee institute, belonging to the civil trial (art. 106 c.p.c.), could be applied also in the administrative trial, even if there is not a clear citation of this one in the administrative procedure code. In that code the art. 39 is only a reference to the rules of the civil procedure code, just in case that they are compatible or expression of general principles. This study arises because after that the administrative procedure code has become effective in 2010, the administrative judge’s exclusive jurisdiction (the one extended to subjective rights) was enlarged. In particular, as explained in the art. 30, the autonomy of the compensation judgment has been consolidated. On the one hand, indeed, the applicability of the call on the guarantee institute is obviously conceivable only in the compensation judgment, and on the other hand the actual extension of exclusive jurisdiction needs to ensure an effective protection to subjective rights, not less than one offered by ordinary courts. That is why a contact must be made between civil trial and administrative trial. The first part of this research focuses on the call on the guarantee institute in the civil trial. The two different cases included in art. 106 c.p.c. – that are common issue call and call on the guarantee – have been analyzed for this purpose. Chapter two outlines, first, the differences between administrative jurisdiction and ordinary jurisdiction – because the applicability of the call on the guarantee institute in the administrative trial is a matter of jurisdiction –, then, the evolution of administrative judge’s exclusive jurisdiction and the evolution of compensation judgment, from its origins, to the actual administrative procedure code. Chapter three examines practical cases, extracted also from the case law, where the need for the call on the guarantee may be identified. Chapter four explores legislation, general principles and case law that allow the application of art. 106 c.p.c. in the administrative trial. The analysis focuses mainly on the principle of concentration of protections, in particular as interpreted by Joined Chambers of the Court of Cassation. It has been deliberated that, when many actions belonging to different jurisdictions come together into a single framework, the administrative judge’s knowledge – in the exclusive jurisdiction areas – prevails over the ordinary court’s one. In the exclusive jurisdiction areas, indeed, administrative judge has more powers than ordinary court and this fact justifies derogating from the above rules on assignment for reasons of connections between cases. Chapter five outlines the appropriate tool for ensuring the call on the guarantee in the administrative trial: the cross appeal governed by art. 42 c.p.a. The cross appeal, indeed, introduces new applications in a trial which has already begun thanks to the main action
chiamata in garanzia, processo amministrativo, art. 106 c.p.c.
La chiamata in garanzia nel processo amministrativo / Gatti, Valentina. - (2016 Jan 27).
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